IL PRETORE
   Letti gli atti del  procedimento  n.  599/98  r.g.p.  a  carico  di
 Tonello  Milena,  imputata  del  reato  p. e p. dall'art. 221 r.d. n.
 1265/34 e successive modifiche;
   Udite le parti;
   Ritenuto che ai fini della  decisione  del  giudizio  e'  rilevante
 stabilire  se  la  violazione  contestata  dal  prevenuto sia tuttora
 penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;
   Considerato  che,  secondo  il diritto vivente ed in particolare la
 giurisprudenza di legittimita' nel  suo  piu'  alto  consesso  (Cass.
 pen.  sez.  un.  c.c.  11  giugno  1996,  n.  6, dep. 6 luglio 1996),
 attualmente la mancanza di licenza di agibilita'  costituisce  ancora
 una  fattispecie astratta di reato, nonostante l'espressa abrogazione
 del comma 1 del predetto art. 221 ad opera dell'art.  5  del  decreto
 del Presidente della Repubblica n. 425/94;
   Atteso  che  a  tale  conclusione la giurisprudenza perviene in via
 interpretativa rilevando che l'art.  4  del  decreto  del  Presidente
 della  Repubblica  n.  425/94  ha sostanzialmente sostituito il primo
 comma dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 per quanto riguarda le modalita'
 di rilascio della licenza di agibilita' con  la  conseguenza  che  la
 testuale  espressione  del  secondo  comma  del predetto art. 221 "il
 proprietario che contravvenga alle disposizioni del presente articolo
 e' punito con l'ammenda da lire quarantamila a lire quattrocentomila"
 deve intendersi riferita all'art. 4 del citato decreto del Presidente
 della Repubblica che  avrebbe  sostituito  il  precetto  della  detta
 sanzione;
   Ritenuto  che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 decreto del Presidente  della
 Repubblica   n.  425/94  nella  parte  in  cui  limita  l'abrogazione
 dell'art. 221, r.d. n. 1265/34 al solo primo comma per contrasto  con
 gli  artt.  3  e 25 della Costituzione per violazione dei principi di
 ragionevolezza e tassativita' delle norme penali;
   Considerato che a detta soluzione deve  pervenirsi  sulla  base  di
 un'osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui al secondo comma
 dell'art. 221, r.d. citato e' riferita alla violazione di un precetto
 espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi
 non piu' vigente;
   Ritenuto  che  per  l'autorevole  interpretazione  data dal Supremo
 collegio al combinato disposto degli artt. 221, r.d. n. 1265/34 e 4 e
 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 425/94 si deve  ritenere
 che  attualmente  la sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca
 al  precetto  contenuto  nell'art.  4  del  menzionato  decreto   del
 Presidente della Repubblica;
   Atteso   che   cio'   contrasta   con   il  principio  generale  di
 ragionevolezza delle norme, poiche' con interpretazione estensiva  si
 riferisce  un  dato  testuale,  ossia  il riferimento letterale ad un
 comma abrogato  contenuto  nel  medesimo  art.  221,  r.d.  cit.,  ad
 un'altra   disposizione,  ossia  il  predetto  art.  4,  decreto  del
 Presidente della Repubblica cit.;
   Ritenuto che cio' contrasta con il principio di tassativita'  delle
 norme  penali  poiche'  con  operazione ermeneutica si restituisce un
 precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la
 sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle
 norme penali, nella  sostanziale  impossibilita'  di  individuare  il
 precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit.;
   Visto l'art. 23 legge n. 87/57;